L'art. 53, sez. IX, dello Statuto del Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell'ambiente della Toscana Centrale prevede che "la spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quella relativa alle altre finalità istituzionali del Consorzio, è ripartita, in ragione dei benefici conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica". Tale articolo è in perfetto rispetto dell'art. 860 del Cod. Civ., degli artt. 7, 11, 17, 21, 59 del R.D. 215/33, dell'art. 16 della L.R.T. 34/94.
Così come anche indicato all’art. 16 della L.R.T. 34/94 con il PIANO DI CLASSIFICA si individuano dunque i criteri generali per l'applicazione del PIANO DI RIPARTO delle spese consortili tra i proprietari degli immobili ricadenti nel PERIMETRO DI CONTRIBUENZA.
I criteri generali per la ripartizione delle spese tra i vari proprietari consorziati sono attualmente individuati nei PIANI DI CLASSIFICA approvati dal Consorzio con Deliberazioni del Consiglio Delegati n. 02/04 del 03.05.2004 e n. 04/06 del 13.07.2006 e con Provvedimento Commissariale n. 50/09 del 22.04.2009.
I criteri adottati per la realizzazione del PIANO DI CLASSIFICA per i comprensori di bonifica n. 21 (Val d'Elsa) e n.22 (Colline del Chianti), tengono conto degli indirizzi forniti in materia dall'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione nel 1935, e dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nel 1958, delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con la circolare n.17 del 7.8.1964, della "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza", pubblicato nel Notiziario di maggio 1989 dell'A.N.B.I. e successive mm. e ii.; in ogni caso devono essere adeguati alle norme di legge nel frattempo intervenute (vedi per esempio L. 183/89) ed all'evolversi del concetto e delle funzioni della bonifica.
Ai Consorzi di Bonifica è quindi attribuito un vero e proprio potere impositivo di natura tributaria, che viene esercitato nei confronti dei proprietari degli immobili situati nei comprensori e ritraenti beneficio dalle opere di bonifica (PERIMETRO DI CONTRIBUENZA). I contributi di bonifica sono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria dei tributi, riguardo ai quali la legge fissa direttamente i requisiti, ma ne affida la quantificazione alle decisioni discrezionali dei Consorzi. L'ammontare dei contributi è determinato secondo un PIANO DI RIPARTO, che è posto ogni anno al controllo di legittimità da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.