Informazioni Catasto Consortile

IL CATASTO CONSORTILE

Ai sensi dell’articolo 18 della Legge Regionale 34/94 viene istituito presso ciascun Consorzio, il Catasto Consortile, che contiene i dati degli immobili di proprietà ricadenti nel perimetro del Consorzio stesso. Tale Catasto è regolarmente aggiornato e rettificato attraverso l’acquisizione dei dati conservati presso gli archivi degli uffici provinciali di Firenze e di Siena dell' Agenzia del Territorio (ex U.T.E.) del Ministero delle Finanze, a cui il Consorzio è obbligato a riferirsi per legge, nonché dalle segnalazioni dei singoli utenti. I beni immobili su cui viene calcolato il tributo sono, dunque, risultanti dall’archivio dell’Agenzia del Territorio ed è sulla base di questi che, alla data di riferimento del contributo e individuati i titolari delle unità immobiliari (consorziati), il Consorzio emette il ruolo di contribuenza.

 

Ufficio Servizi al Pubblico - Catasto Consortile

Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale
Via Giuseppe Verdi, 16 - 50122 - Firenze (FI) - 4° PIANO
Telefono: 055 240269 - 055 2639288 / Fax: 055 241458 / E-mail: info@cbtc.it

Apertura al pubblico (esclusi periodi di apertura straordinaria):
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

 

AVVISO - CARTELLA DI PAGAMENTO

L’avviso di pagamento è un avviso bonario che viene inviato per posta, ogni anno, a tutti i consorziati che sono iscritti nei registri di contribuenza (ruoli). In ogni lettera sono allegati tre bollettini: uno per pagare in un’unica soluzione e due per pagare l’importo a rate.

Le date di scadenza per il pagamento dell’avviso sono:
31 ottobre: scadenza prima rata
31 dicembre: scadenza seconda rata

Se il consorziato non paga il tributo entro l’ultima scadenza prevista (31 dicembre di ogni anno) viene inviata automaticamente la cartella di pagamento (senza alcuna mora, ma con le spese di notifica). Ricevuta la cartella esattoriale, il consorziato ha tempo 60 gg. dalla data di notifica per adempiere al pagamento; dopo tale data scattano le more per ritardato pagamento. Si ricorda che il pagamento del tributo di bonifica è obbligatorio ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 38/2003, nella quale si attribuisce ai Consorzi stessi l'esercizio dell'attività tributaria. Trattandosi di contributo obbligatorio, si informa che è prevista la deducibilità dal reddito dell’intero importo, in occasione della denuncia annuale.

 

ATTENZIONE AGLI ERRORI !

I dati utilizzati per l’emissione del tributo sono quelli ufficiali contenuti negli archivi dell’Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, aggiornati al maggio di ogni anno. Per ricevere correttamente i contributi consortili è indispensabile, quindi, verificare la propria situazione di proprietà direttamente all’Agenzia del Territorio. Al momento dell’emissione del ruolo di contribuenza, tuttavia tali dati possono non corrispondere alla situazione reale, sia per quanto riguarda i titoli di proprietà (nome e/o cognome, data di nascita, codice fiscale e/o residenza), che per la consistenza e la rendita dei beni in oggetto (terreni e/o fabbricati).

 

IN CASO DI ERRORE: 1 - sospensione del pagamento

Per avere diritto alla sospensione della propria posizione è necessario recapitare al Consorzio una copia completa di timbro di ricevimento, dell’istanza di rettifica rilasciata dall’Agenzia del Territorio, a mano, per posta ordinaria, via fax o e-mail.
La sospensione dai ruoli dura un anno e cessa con l’aggiornamento dell’archivio consortile con i dati ufficiali reperiti all’Agenzia del Territorio nel maggio di ogni anno.
In caso di mancata presentazione, inserimento e/o elaborazione dell’istanza presentata, da parte dell’Agenzia del Territorio, i beni in oggetto saranno messi nuovamente a ruolo nell’anno successivo.
Si ricorda che, in ogni caso, sia l’avviso che la cartella di pagamento sono da conservare a cura del contribuente (inviare sempre solo la fotocopia).

 

IN CASO DI ERRORE: 2 - correzione dei dati

Il Consorzio può autonomamente e immediatamente correggere le variazioni legate i dati anagrafici e alla residenza. Nel caso si dovesse rilevare una situazione immobiliare inesatta, sia nel carico che nell’intestazione, è necessario invece presentare apposita istanza di rettifica per la correzione dei dati all'Agenzia del Territorio.
L’istanza di rettifica deve essere presentata in carta libera o su apposito modello (distribuito gratuitamente presso l’Agenzia del Territorio, gli uffici del Consorzio o gli URP dei Comuni) e consegnata all’Ufficio Provinciale competente dell’Agenzia del Territorio, a mano o per posta raccomandata.
Il modello (diverso per ogni provincia), le istruzioni per la compilazione e gli indirizzi degli Uffici dell’Agenzia del Territorio possono essere scaricati nella sezione DOWNLOAD - SCARICA in fondo alla pagina.

 

Nel caso l’istanza sia presentata in carta libera, questa deve contenere:
  • il mittente e/o il richiedente della rettifica (cognome, nome, indirizzo, città, telefono, e-mail o fax)
  • i riferimenti dei dati catastali (comune, foglio catastale, particella, subalterno) e una breve descrizione dell’oggetto dell’istanza
  • le fotocopie allegate degli atti a cui si fa riferimento (contratto di compra-vendita, successione, esproprio, etc...)
Gli atti da allegare all’istanza devono essere forniti dai consorziati che in caso di smarrimento possono richiederli al notaio, all’archivio notarile o alla conservatoria. E’ possibile avere copia delle partite complete (intestazione e carico) che si trovano nell’avviso di pagamento, anche facendone richiesta all’Ufficio Catasto Consortile.
In alcuni casi il Consorzio stesso può presentare, su richiesta esplicita del consorziato, l’istanza di rettifica presso l’Agenzia del Territorio. Il Consorzio in questo modo può fare solo da tramite, registrare l’avvenuta consegna dell’istanza di rettifica all’Agenzia del Territorio, ma non rilasciare al proprietario nessuna ricevuta della presentazione e dell’avvenuta rettifica. Si tratta di un servizio supplementare e volontario che l’Ufficio Catasto Consortile svolge eccezionalmente per aiutare i consorziati con maggiori difficoltà.
Le correzioni diventeranno effettive solo dopo che la variazione è stata correttamente registrata dalla Agenzia del Territorio. Le eventuali variazioni hanno effetto a partire dai ruoli successivi alla presentazione dell’istanza, purché risultino registrate presso l’Agenzia del Territorio entro il 30 aprile di ogni anno; scaduto questo termine, la variazione slitterà di un anno.
Nel caso in cui all’emissione del tributo per gli anni successivi alla richiesta di rettifica, si rilevino gli stessi errori o inesattezze, sarà sufficiente far pervenire nuovamente all’Ufficio Catasto Consortile la copia dell’istanza di rettifica presentata all’Agenzia del Territorio, per ottenere ancora la sospensione della propria posizione.

 

Il Consorzio è a disposizione per ogni informazione o assistenza in merito al tributo; si invita pertanto i consorziati a contattare senza esitazioni l’Ufficio Catasto Consortile, con i riferimenti dell’avviso/cartella di pagamento, per richiedere chiarimenti e/o fissare un appuntamento.

 

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